Art. 14.
(Norme sul personale e sul relativo
stato giuridico ed economico).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIIS adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
      2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al fine dell'espressione del relativo parere, da rendere entro quaranta giorni dalla ricezione. Decorso il predetto termine senza che il parere sia stato espresso, il regolamento è comunque emanato.
      3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:

          a) dipendenti del ruolo unico degli organismi di informazione per la sicurezza, per una percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo;

          b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero

 

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dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza;

          c) personale assunto con contratto a tempo determinato.

      4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza, in misura non superiore a sei né inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi di informazione per la sicurezza, chiamato nominativamente ai sensi del comma 6, resta alle dipendenze dell'organismo di informazione per la sicurezza per il tempo della durata in carica dei vertici e cessa comunque con la cessazione di questi.
      5. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera b), si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili e militari dello Stato in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento; al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera c), si provvede con speciali procedure concorsuali che garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'adeguata partecipazione competitiva.
      6. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3, nei limiti stabiliti dal regolamento, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari.
      7. Il reclutamento è subordinato agli accertamenti sanitari, al superamento degli appositi test psico-attitudinali e alla verifica dei requisiti culturali e professionali, secondo quanto previsto dal regolamento.
      8. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione ai profili professionali determinati dal regolamento. È vietato affidare tali incarichi a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli

 

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organismi di informazione per la sicurezza.
      9. Il regolamento determina le procedure di selezione del personale, nonché, con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 5, i titoli che possono essere valutati e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire, anche con l'apporto di autorevoli componenti esterni agli organismi di informazione per la sicurezza, obiettività e indipendenza di giudizio.
      10. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
      11. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
      12. Alla scadenza di rapporti di cui al comma 4, il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi stessi. Le condizioni, i limiti numerici, i requisiti di carriera e attitudinali nonché i criteri di priorità per tali opzioni sono fissati dal regolamento.
      13. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all'amministrazione di appartenenza; se appartiene al ruolo degli organismi di informazione per la sicurezza, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall'allineamento di cui al comma 14. Al medesimo personale, che ha maturato l'anzianità minima, è assicurato il
 

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diritto al collocamento in quiescenza, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      14. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari.
      15. Al personale degli organismi di informazione per la sicurezza è altresì attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall'organismo di appartenenza.
      16. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.
      17. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi di informazione per la sicurezza.
      18. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza, è erogata un'indennità complessiva pari ad una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi di informazione per la sicurezza. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 12.
      19. Il servizio prestato presso gli organismi di informazione per la sicurezza è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di
 

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fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge.
      20. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti degli organismi di informazione per la sicurezza.
      21. È facoltà dell'amministrazione interrompere, in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dal suo inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti previsti dal regolamento e connessi a inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.
      22. Il regolamento determina le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione per la sicurezza, in relazione a condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevede i relativi obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. In particolare, il regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi di informazione per la sicurezza, eccettuato il caso di assunzione per concorso.
      23. Non possono appartenere agli uffici del CESIS, al SISMI e al SISDE, né possono essere incaricate di svolgere attività a favore degli organismi di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
      24. In nessun caso gli organismi di informazione per la sicurezza possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento o del Governo, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, ministri di culto e giornalisti professionisti.
      25. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del
 

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segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.